NOTIFICAZIONE.

Egli è un fatto comprovato dalle investigazioni praticate che la recente diserzione, la quale va sempre più estendendosi, dei già disertori del reggimento Conte Haugwitz, rientrati in seguito al perdono generale, è indotta principalmente dalle insinuazioni dei loro parenti ed amici, i quali, dal canto loro, sono a ciò eccitati da malevoli ed ingannevoli dicerie d'ogni maniera, che loro danno ad intendere i male intenzionati ed è pur cosa di fatto che cotali disertori si trattengono nel circondario dei Comuni, e che anzi vengono da questi sussidiati.

Allo scopo di porre possibilmente un argine a questo procedere ostile, il quale, nella maggior parte dei casi, non può dai Comuni ignorarsi, si fa noto colla presente che quel Comune nel cui territorio trovasi il disertore, qualora non avesse a consegnare il medesimo entro il termine che verrà firmato, dovrà pagare la multa di austriache L. 500.

Nelle stesse pene incorrerà pure quel Comune in cui venga colto il disertore in qualsiasi altro modo, e questi deponga d'essersi trattenuto in esso Comune senza essere stato dal medesimo notificato e consegnato.

La famiglia di un tal disertore dovrà inoltre fornire al detto reggimento un individuo idoneo preso dal seno della medesima e quando questo non vi fosse, dovrà provvedere il Comune per la presentazione di un altro soggetto, da prendersi dal Comune stesso, il quale rimarrà presso il reggimento qual supplente del disertore sino a che quest'ultimo sarà ricondotto ad esso reggimento. Qualora il disertore avesse esportati in questa rinnovata di lui evasione effetti di montura ovvero d'armatura, il Comune rispettivo dovrà pure prestare l'indennizzo giusta l'ordine che al medesimo sarà per pervenire.

Quel Comune il quale, cinque giorni dopo che gli sarà stata partecipata la relativa condanna, non avrà versata la multa che si sarà tirata addosso nella maniera suindicata, ovvero il rimborso presso il Commissariato distrettuale cui appartiene per l'ulteriore trasmissione all'imperiale regio Comando del terzo Corpo d'armata, punito col doppio importo della multa stessa, e verrà inoltre colà spedito un corrispondente distaccamento di truppa per l'esecuzione, il quale vi si tratterrà a ispese del Comune, e con l'aggiunta di una lira austriaca al giorno fino a che la somma di detta multa sarà soddisfatta.

Per quei Comuni poi, i quali, persistendo nella resistenza, daranno a conoscere con ciò la continua loro disposizione ostile, verrà proceduto contro di loro ad altre più severe misure militari.

La presente notificazione dovrà essere letta in ciascun Comune dal parroco al pubblico raccolto nella chiesa, per tre giorni, fra i quali dovrà cadere una domenica, e dovrà inoltre essere affissa al locale del Comune e partecipata dalla Deputazione comunale a quella famiglia in ispecie alla quale appartiene l'uno o l'altro dei disertori.

Brescia, il 15 gennaio 1849.

HAYNAU.

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