Disciplinare con le norme per l'esercizio attività CB



DISCIPLINARE

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI APPARATI RADIOELETTRICI RICETRA­SMITTENTI DEBOLE POTENZA DI TIPO PORTATILE, SCOPO 8 ART. 334 CODICE P.T.

ART. 1 ‑ Oggetto e scopo della autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata per lo scopo di cui al n. 8 dell'art. 334 del Codice P.T. e più propriamente per comunicazioni a breve distanza con assoluta esclusione di chiamata selettiva.

ART. 2 ‑ Traffico vietato

Èvietato utilizzare gli apparecchi per trasmissione e la ricezione di comunicazioni non rientranti negli scopi di cui al prece dente art. l. È altresì vietato di effettuare trasmissioni in codice o di svolgere traffico di qualsiasi natura per conto di terzi.

ART. 3 ‑ Divieto di cessione

L'Autorizzazione non può formare oggetto di cessione o subconcessione a favore di terzi.

ART. 4 ‑ Prescrizioni tecniche degli apparati

Gli apparati debbono rispondere alle prescrizioni tecniche stabilite dall'amministrazione con il DM 2/4/85 ed il concessionario potrà utilizzarli alle seguenti condizioni:

che vedono impiegate esclusivamente le frequenze:

26,965 MHz 27,085 MHz 27,215 MHz 27,315 MHz
26,975 MHz 27,105 MHz 27,225 MHz 27,325 MHz
26,985 MHz 27,115 MHz 27,235 MHz 27,335 MHz
27,005 MHz 27,125 MHz 27,245 MHz 27,345 MHz
27,015 MHz 27,135 MHz 27,255 MHz 27,355 MHz
27,025 MHz 27,155 MHz 27,265 MHz 27,365 MHz
27,035 MHz 27,165 MHz 27,275 MHz 27,375 MHz
27,055 MHz 27,175 MHz 27,285 MHz 27,385 MHz
27,065 MHZ* 27,185 MHz 27,295 MHz 27,395 MHz
27,075 MHz 27,205 MHz 27,305 MHz 27,405 MHz

* riservata esclusivamente a chiamate aventi carattere di emergenza.

ART. 5 ‑ Esclusione di protezione da disturbi o interferenze

Le frequenze radioelettriche indicate nell'art. 4 non danno diritto ad esclusività nel loro uso, né a protezione da eventuali disturbi e interferenze causati da altri apparati autorizzati, giusta quanto stabilito dall'art. 334 del Codice P.T..

È fatto per converso divieto di adottare congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le trasmissioni e/o le ricezioni.

ART. 6 ‑ Divieto di arrecare disturbi o causare interferenze

È fatto divieto, a norma dell'art. 240 del Codice P.T., di arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti. In caso di violazione della detta norma, l'autorizzato sarà diffidato ad apportare, se possibile, le necessarie modifiche agli apparati, ancorché gli stessi siano rispondenti alle prescrizioni tecniche stabilite dall'art. 4, ovvero a sostituirli previa autorizzazione da parte della Amministrazione, con altri, così da eliminare i disturbi e le interferenze accertate dall'Amministrazione medesima.

ART. 7 ‑ Divieto di modificare gli apparati

È fatto divieto all'autorizzato, salvo che sia autorizzato a norma dei precedente art. 6, di apportare modifiche agli apparati o di applicare ai medesimi dispositivi di qualsiasi natura, tali da far venir meno la rispondenza alle prescrizioni tecniche richiamate dal precedente art. 4. Il divieto si estende ai familiari eventualmente autorizzati.

ART. 8 ‑ Portatilità degli apparati

Gli apparati non possono essere installati in sede fissa. Ne è ammessa l'utilizzazione nell'interno delle abitazioni o sui mezzi mobili terrestri o marittimi, purché sussista sempre la possibilità di rimuoverli e conservino inalterate, allorquando rimossi, le caratteristiche tecniche originarie.

ART. 9 ‑ Antenne

Sono autorizzati tutti i tipi di antenna ad eccezione di quelle direttive.

ART. 10 ‑ Variazione della consistenza degli apparati

L'autorizzato può sostituire tutti o parte degli apparati, ovvero integrare la consistenza degli stessi con altri apparati, purché ne dia preventiva comunicazione alla Direzione Comp.le P.T. di zona, che rilascerà il proprio consenso se i nuovi apparati saranno di tipo omologato. Sino a quando tale consenso non sarà stato rilascia­to, non è ammessa l'utilizzazione di apparati diversi. Qualora l'autorizzato ceda, a qualsiasi titolo, i propri apparati a terzi, è tenuto a comunicare alla Predetta Direzione Compartimentale P.T. i nominativi degli stessi, nonché l'ubicazione della sede sociale, se l'autorizzato è un ente, della residenza, se l'autorizzato è una persona fisica. In caso di smarrimento o furto di uno o più apparati l'autorizzato deve farne denuncia oltre che all'amministrazione P.T., anche all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

ART. 11 ‑ Disdetta della autorizzazione

L'autorizzazione è accordata alle condizioni stabilite dal disciplinare, salvo disdetta da darsi dall'autorizzato mediante raccomandata A.R. con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza dell'anno in corso alla data della disdetta stessa.

ART. 12 ‑ Canone, modalità di versamento, sanzioni

È dovuto alla Amministrazione P.T. un canone annuo nella misura di L. 15.000 per ogni apparato. Il canone annuo dovuto per gli anni successivi a quello in corso alla data dei rilascio del presente atto, dovrà essere versato a cura dei l'autorizzato, senza attendere la richiesta da parte dei competente ufficio, anticipatamente all'inizio di ciascun anno e comunque non oltre il 31 gennaio, sul C/C utilizzando il mod. CH 8 quater intestato alla Direzione Compartimentale P.T. di .... con la specificazione, nella causale, dei numero di autorizzazione e della data dei presente atto, oltre che dei cognome e nome dell'autorizzato. Trascorso il termine dei 31 gennaio senza che il canone sia stato versato, l'autorizzato è tenuto a corrispondere, nell'ulteriore termine di 15 gg., il canone stesso maggiorato di una indennità di mora pari al 5%. Qualora anche tale termine trascorra senza che l'autorizzato abbia ottemperato al versamento del canone, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione e, in caso di persistente inadempienza, la decadenza della stessa a norma dell'art. 191 del Codice P.T., salva in ogni caso l'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma di legge in vigore per il recupero dei credito. Il canone annuo, di cui al presente articolo, non è frazionabile.

Le Attestazioni dei versamenti dei canoni annuali dovranno essere inviate alla Direzione Comp.le P.T. di .... mentre le ricevute dei versamenti stessi dovran­no essere conservate dall'autorizzato ed esibite, a richiesta, agli organi di controllo.

ART. 13 ‑ Rinnovo

L'autorizzato, che intenderà ottenere il rinnovo, senza soluzione di continuità, della presente autorizzazione, dovrà presentare, con un anticipo di almeno due mesi dalla scadenza di quella in corso, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, con la specificazione degli estremi dell'omologazione di ciascun apparato, allegando l'attestazione dei versamento dei canone annuo.

ART. 14 ‑ Controlli

L'uso degli apparati deve essere sempre accompagnato dal relativo atto di autorizzazione. L'Amministrazione P.T. si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche al fine di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dal l'autorizzato. L'autorizzato e per esso i familiari eventualmente autorizzati, sono tenuti a dare libero accesso ai funzionari dell'Amministrazione P.T. muniti di apposita credenziale o autorizzazione che intendono effettuare detti controlli e verifiche, anche presso la residenza dei l'autorizzato, ed a fornire tutti i chiarimenti e precisazioni richiesti, nonché ad esibire la documentazione afferente all'autorizzazione. A disposizione degli inquirenti devono essere messi gli apparati al fine di consentire gli eventuali accertamenti in ordine alla loro rispondenza alle prescrizioni tecniche in vigore.

ART. 15 ‑ Variazioni dei canoni

In caso di variazioni in aumento dei canoni di cui al precedente art. 12, è consentito all'autorizzato di rinunciare, senza obbligo di preavviso, all'autorizzazione, ma tale rinuncia ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore dei nuovi canoni, fermo restando l'obbligo dell'autorizzato stesso di corrispondere i canoni nella misura prevista dal presente atto, sino alla scadenza dell'anno in corso.

ART. 16 ‑ Denuncia degli apparati dismessi

In caso di sostituzione degli apparati, a norma dell'art. 10, ovvero di rinuncia al l'autorizzazione, a norma degli artt. 11 e 15, l'autorizzato è tenuto, ove intenda continuare a detenere gli apparati, a farne denuncia alla Direzione Comp.le P.T. di zona e all'Autorità di Pubblica Sicurezza, giusta quanto stabilito dall'art. 403 del Codice P.T.

ART. 17 ‑ Divieto di nominativi diversi dal cognome e nome

È fatto divieto di usare nello scambio delle comunicazioni nominativi convenzionali o sigle diversi da nome e cognome dell'autorizzato o dal soprannome preventivamente dichiarato nella domanda di autorizzazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso d'uso di identico nominativo o soprannome da parte di altro autorizzato, salvo in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 404 del Codice P.T. nei confronti di chi trasgredisce al divieto di cui al primo comma.

ART. 18 ‑ Familiari ‑

Ai familiari autorizzati, l'autorizzato dovrà rilasciare una copia dell'atto stesso controfirmata e datata «PER CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE». Dell'uso dell'apparecchio da parte di questi ultimi e delle infrazioni da essi eventualmente commesse risponde in ogni caso l'autorizzato.

ART. 19 ‑ Sanzioni

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 218 primo comma, 402, 403, 404 del Cod. P.T. e da ogni altra disposizione penale, l'Amministrazione può imporre, a norma dei predetto art. 218, in caso di violazione degli obblighi dei l'autorizzazione, il pagamento di una penale in misura pari all'importo dei canone annuo ferma restando la facoltà dell'Amministrazione stessa di imporre la sospensione in via cautelare dei l'autorizzazione e di pronunciare la decadenza, qualora la gravità delle infrazioni renda l'autorizzato passibile di dette sanzioni. Nei confronti dell'autorizzato che non ottemperi alla diffida di cui agli artt. 240 del Codice P.T. e 6 dei presente disciplinare l'Amministrazione disporrà la sospensione immediata dell'esercizio dell'autorizzazione previo suggellamento degli apparati ed emetterà, quindi, nella forma e con procedura prevista dall'art. 191 del Codice P.T., il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione. Sarà parimenti disposta, a titolo cautelare, l'immediata sospensione dell'esercizio della concessione in caso di denuncia dell'autorizzato all'Autorità Giudiziaria da parte dell'Amministrazione o di Organi di Polizia Giudiziaria in genere per fatti comunque connessi all'uso degli apparati, compreso il caso di denuncia per uso in trasmissione di linguaggio contrario alla pubblica decenza o contenente frasi o parole ingiuriose, scurrili o denigratorie a chiunque riferite. Alla sospensione seguirà di diritto la pronunzia della decadenza in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.



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